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Art. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento contiene disposizioni che, in osservanza a quanto stabilito dallo Statuto, hanno quali obiettivi principali quelli di:

  1. disciplinare il procedimento di adesione / accettazione a socio ordinario o a collaboratore;
  2. garantire il pieno godimento dei diritti derivanti dalla qualifica di socio attraverso la partecipazione ad iniziative, incontri, proposte e a tutte le attività che Limet si prefigge nella sua mission di divulgazione della scienza meteorologica in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto;
  3. salvaguardare il raggiungimento degli scopi associativi;
  4. regolamentare i procedimenti disciplinare nei confronti dei soci;
  5. regolamentare i canali di comunicazione utilizzati dall’Associazione;
  6. disciplinare la partecipazione al progetto “Rete Limet”.
Art. 2 ADESIONE NUOVI SOCI ORDINARI 
In riferimento a quanto stabilito dall’articolo 5 b) dello Statuto si intende accolta la domanda di collaborazione, come stabilito dall’ art. 5 dello Statuto, svolta per un periodo non inferiore a 12 mesi, qualora non pervenga da parte del Consiglio Direttivo parere contrario.  Il Consiglio Direttivo esprimerà il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza di collaborazione. Al termine del periodo di collaborazione, che non sarà in ogni caso superiore a 18 mesi, l’iscrizione a socio ordinario si intende accettata anche per vie brevi (e-mail, telegram, whatsApp) qualora non pervenga parere contrario. Il nuovo socio dovrà versare la quota di iscrizione entro 30 giorni dall’approvazione della sua istanza. 
Art. 3 TUTELA DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, al fine di prevenire condotte che possano in qualunque modo ledere od ostacolare gli obiettivi di tutela della propria organizzazione, la realizzazione di tutti gli scopi previsti dallo Statuto, la salvaguardia dei propri soci e il sereno svolgimento delle proprie attività, stabilisce che il Consiglio direttivo, venuto a conoscenza di fatti o comportamenti pregiudizievoli o contrari a quanto premesso, deve procedere all’individuazione dei soggetti in  essi coinvolti, alla valutazione della gravità dei fatti e all’irrogazione delle conseguenti sanzioni. 

Art. 4 SANZIONI

Le sanzioni consistono, in ordine alla gravità dei fatti, in:  

  • a) ammonizione. Consiste in un richiamo in forma scritta da parte del Consiglio Direttivo nel quale vengono contestati i fatti attribuiti e il socio viene invitato ad astenersi in futuro dalla reiterazione di tali condotte;  
  • b) sospensione. E’ un provvedimento, comunicato per iscritto, che congela lo stato di socio nell’ambito della partecipazione alla vita associativa compreso l’elettorato attivo e passivo. Può essere disposta anche l’inibizione dall’utilizzo delle piattaforme e dei canali di comunicazione qualora si ritenga che il loro utilizzo da parte dell’utente possa arrecare danno all’organizzazione. Può essere di tipo cautelare in attesa dell’accertamento di gravi fatti a carico di un socio e in tal caso della durata massima di 60 giorni, oppure disposta quale sanzione per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 6 mesi. Al socio è attribuita la facoltà di replicare per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;  
  • c) esclusione. E’ il provvedimento più grave, comunicato per iscritto all’interessato, con il quale viene disposta la perdita della qualifica di socio a tempo indeterminato. Può essere applicato direttamente, previa o meno sospensione cautelare, per gravi fatti a danno dell’Associazione, dei suoi organi o dei suoi componenti oppure successivamente ai provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) del presente articolo. Il Consiglio Direttivo contesta i fatti al socio come previsto dall’art. 5.2 dello Statuto.
    Al socio viene attribuita la facoltà di presentare brevi repliche per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione del procedimento in corso. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito all’esclusione entro 60 giorni dall’inizio del procedimento. Al socio escluso viene rimborsata la quota associativa relativa all’anno in corso.  

Eventuali gravi pregiudizi nei confronti dell’Associazione, dei suoi organi o dei suoi componenti potranno altresì essere trattati attraverso l’esperimento degli strumenti giurisdizionali ritenuti opportuni. 

Art. 5 DECADENZA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

Fatto riferimento a quanto previsto dall’art. 5.2 dello Statuto il pagamento della quota associativa annuale deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno dell’anno associativo in corso. 

Art. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci avviene attraverso i canali previsti dal punto b) dell’art. 6.1 dello Statuto, nonché tramite l’invio di una newsletter indirizzata ai soci aventi diritto e la pubblicazione del medesimo avviso nella stanza di Telegram dedicata ai soci. 

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

In riferimento a quanto disposto dall’art. 6.2 dello Statuto, può essere disposto un numero inferiore di soci fondatori partecipanti al Consiglio Direttivo in caso di: 

  • a) perdita o rinuncia alla qualità di socio;
  • b) espressa rinuncia alla qualifica di membro del Consiglio Direttivo;
  • c) decesso.

Tutti i soci che desiderano candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo dovranno fare pervenire richiesta scritta al Consiglio Direttivo nei termini previsti dallo Statuto 

Art. 8 CANALI DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

L’Associazione per il perseguimento dei propri scopi didattici, di comunicazione e divulgazione si avvale di: 

  • Sito web: https://www.centrometeoligure.com/
  • Pagina pubblica su Facebook – nome: LIMET  nickname: @centrometeoligure indirizzo: https://www.facebook.com/centrometeoligure 
  • Instagram – meteo_limet: indirizzo: https://www.instagram.com/meteo_limet  
  • Telegram  
    canale pubblico: @limetofficial  
    gruppi pubblici: Laboratorio LIMET, NowCasting LIMET, Rete LIMET, SOCI LIMET
  • Canale Youtube: assolimet
  • Twitter: LIMET indirizzo: @MeteoLIMET  

All’interno dei canali social sono previsti team di amministratori / moderatori  che dispongono di autonomia decisionale in merito alla corretta conduzione  delle stanze.  Tali figure vengono autonomamente designate dal Consiglio direttivo 

Art. 9 RETE LIMET

L’adesione alla rete osservativa è subordinata alla compilazione di un modulo di richiesta presente sul  sito www.centrometeoligure.com.
La richiesta può provenire anche da parte di utenti non soci. 

Limet si riserva il mantenimento delle condizioni di collaborazione e di fiducia  tra i soggetti siano soci o meno. L’interruzione della condivisione dei dati della  stazione all’interno della Rete osservazione è ad insindacabile discrezione del  Consiglio direttivo.  

Lo staff preposto verifica la sussistenza di tutti i requisiti di natura tecnica, tra  cui il rispetto delle norme stabilite dalla OMM (Organizzazione Meteorologica  Mondiale).  

Con l’accettazione da parte dell’Associazione all’interno della rete osservativa, il  proprietario della stazione si impegna a mettere gratuitamente a disposizione di  Limet i dati che vengono trasmessi in rete e che potranno pertanto essere  utilizzati liberamente dall’Associazione senza scopo di lucro.  

L’utente acconsente a Limet di effettuare eventuali controlli, manutenzioni per la verifica del buono stato e funzione della stazione e dell’affidabilità dei dati trasmessi. 

Art. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI 

Le disposizioni del presente Regolamento, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano in vigore il giorno dopo dalla pubblicazione sul sito www.centrometeoligure.com

Il presente Regolamento è stato approvato dal CD in data 14/04/2020  

L’Assemblea dei Soci prende visione del regolamento in data 16/04/2020