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Statuto sociale
Art. 1 DENOMINAZIONE E SIMBOLO

E’ costituita l’Associazione Culturale Ligure di Meteorologia, che potrà qualificarsi mediante la sigla “Limet”. L’Associazione adotta come proprio simbolo distintivo il marchio così descritto: a sinistra vi è la scritta Limet con la lettera elle maiuscola e il resto della scritta minuscolo, mentre a destra, immediatamente dopo la scritta Limet è rappresentata la mappa geografica della Liguria; al di sotto della mappa geografica della Liguria, attigua alla mappa stessa, è rappresentata la terra come un mappamondo.

Art. 2 SEDE

L’Associazione ha sede in Genova (GE) in via Tommaso Pendola 7/2 . Il sito Internet ufficiale dell’Associazione è http://www.centrometeoligure.com ed esso rappresenta la sua sede operativa. Presso il sito indicato vengono pubblicati i comunicati ufficiali, gli avvisi ai Soci e le convocazioni. La sede ed il sito Internet potranno essere modificati da delibere del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 3 PRINCIPI E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha per scopi lo studio e il miglioramento della conoscenza del clima e del microclima del territorio ligure e delle aree geografiche limitrofe, incrementare la precisione delle previsioni meteorologiche fornite da Limet stessa per le suddette aree, diffondere la conoscenza ed incentivare lo studio delle scienze della meteorologia e climatologia.

Al fine di perseguire le suddette finalità, l’Associazione potrà:

  • installare e gestire stazioni di rilevamento di dati meteorologici presso sedi private o pubbliche messe a disposizione dai Soci, dai collaboratori o dall’Associazione stessa; 
  • divulgare i dati raccolti e le proprie previsioni;
  • effettuare lo studio, la conoscenza e la documentazione dei fenomeni naturali più estremi in tutto il mondo come i temporali, le tempeste e i tornado che vengono seguiti e immortalati attraverso l’attività denominata “Storm Chasing” e divulgata attraverso un sito specifico dell’associazione al seguente indirizzo http://zenastormchaser.it
  • effettuare raccolte fondi attraverso sponsor e/o pubblicità sulle proprie pagine web, anche per mezzo della vendita di oggetti di merchandising;
  • organizzare convegni ed, in generale, esercitare qualsiasi attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi prefissati dall’Associazione;
  • sviluppare e stabilire collaborazioni con Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private, Istituzioni e quanti altri aventi finalità simili o complementari con le proprie;
  • aderire ad altri Enti o Organismi pubblici o privati, o gruppi di studio, anche internazionale, che si prefiggano i medesimi scopi o finalità affini o complementari, comunque non contrastanti con le proprie, in diversi ambiti d’intervento.
Art. 4 DURATA E NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione si fonda su principi di eguaglianza e solidarietà, è libera, aconfessionale, apartitica e apolitica, non persegue fini di lucro e destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità esposte nell’art. 3. E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o riguardino eventuali rimborsi spese autorizzati e documentati. In caso di particolare necessità, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori d’opera, anche ricorrendo a propri associati. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso totale o parziale, determinato dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, delle spese vive sostenute dai membri del Consiglio Direttivo per l’adempimento del mandato ricevuto o dai Soci per incarichi specifici autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 SOCI E COLLABORATORI

I Soci si dividono in:

  • a) Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione;
  • b) Soci ordinari: coloro che entrano a far parte dell’Associazione previa domanda di iscrizione accettata dal Consiglio Direttivo;
  • c) Soci onorari: coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo. In virtù del loro particolare status, i Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, e hanno diritto di voto all’interno del Consiglio Direttivo.

E’ espressamente esclusa qualsiasi forma associativa temporanea. Possono divenire Soci ordinari tutti coloro che condividano finalità ed obiettivi dell’Associazione e soddisfino i seguenti requisiti: 

  • siano stati collaboratori dell’Associazione per un periodo continuativo di almeno dodici (12) mesi; 
  • accettino il presente Statuto ed ogni eventuale regolamento interno.
  • sono da considerarsi soci ordinari tutti quelli che hanno rinnovato la quota per l’anno solare 2015 sino alla data della trasformazione statutaria di Limet.

L’ammissione dei Soci ordinari avviene con domanda scritta, anche tramite apposita FORM all’interno del sito, degli stessi interessati da presentare al Consiglio Direttivo.

Vengono definiti Collaboratori tutti coloro che, coordinati dall’Associazione, partecipino a titolo volontario e gratuito al raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa come descritti nell’Art.3 del presente statuto; la collaborazione è libera ed il Registro dei Collaboratori è mantenuto dal Segretario dell’Associazione.

Art. 5.1 DIRIRTTI E DOVERI DEI SOCI

Ad ogni socio spettano i seguenti diritti:

  • Partecipare alla vita dell’Associazione ed alle assemblee.
  • Avere accesso ai documenti e agli atti dell’Associazione.
  • Votare per le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
  • Essere eletti per le cariche direttive dell’Associazione come regolamentato all’art. 6.

ed i seguenti doveri:

  • Versare la quota associativa annuale entro il mese di Marzo dell’anno di competenza.
  • Rispettare le decisioni prese dagli organi direttivi. 
  • Contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione nei limiti delle proprie risorse. 
  • Evitare comportamenti che si pongano in conflitto con gli scopi prefissati dall’Associazione o che ne compromettano il buon nome.
  • Comunicare al Segretario dell’Associazione eventuali variazioni del proprio recapito e del proprio indirizzo e-mail ai fini delle comunicazioni dell’Associazione.
  • Consultare periodicamente il sito Internet ufficiale per prendere visione dei comunicati emessi.

L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie ed è da considerarsi a tempo indeterminato salvo che non si verifichi uno degli eventi previsti dall’articolo 5.2.

Art. 5.2 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

  • per dimissioni, da comunicarsi per iscritto all’Associazione almeno un mese prima dalla data di decorrenza;
  • per delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti all’interessato, per avere violato le norme e gli obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità o sfiducia da parte dell’Associazione;
  • per ritardo nel pagamento della quota associativa annuale;
  • per cessazione ingiustificata della collaborazione;
  • per decesso.
Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi elettivi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Organo direttivo dell’Associazione è il Consiglio direttivo.

Art. 6.1 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto di partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie, tutti i Soci in regola col pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio è titolare di un voto. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il trenta (30) aprile per deliberare sul Rendiconto relativo all’anno precedente. Può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che straordinaria:

  • a) per decisione del Consiglio Direttivo;
  • b) su richiesta, indirizzata al Presidente, sottoscritta da almeno un terzo di tutti Soci.

L’avviso di convocazione delle assemblee dovrà contenere il luogo, la data e l’ora precisa della prima ed eventualmente della seconda convocazione. L’avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione.

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio. Non è ammessa più di una delega per socio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente stesso. Il Segretario o, in sua assenza, un facente funzioni nominato dal Presidente, si occupa della verbalizzazione e del rispetto delle regole dell’Associazione.

Le delibere dell’Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ai sensi dell’Art. 21 del C.C.

In caso di questioni di grande rilevanza o di oggettiva urgenza gli associati possono essere chiamati a votare o a dare il proprio giudizio anche via mail; le mail dovranno essere stampate, archiviate e l’eventuale delibera sarà valida con il voto favorevole dei ¾ di tutti i soci. In caso di associati che non dispongano di indirizzo mail potrà essere inviata una raccomandata del tutto uguale alla mail inviata ai soci.

E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  • discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
  • discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, sul preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • fissare su proposta del Consiglio Direttivo i contributi associativi annuali;
  • deliberare su eventuali argomenti di carattere straordinario sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le candidature al Consiglio Direttivo, dei Soci in regola con la quota, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo uscente entro 60 giorni dalla data entro la quale deve essere tenuta l’Assemblea.

E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria:

  • deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle modifiche dello Statuto.

Il Segretario dell’Associazione provvede a redigere il verbale dell’Assemblea e a pubblicarlo sul sito internet ufficiale dell’Associazione entro 30 giorni.

Art. 6.2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è formato da 7 membri maggiorenni di cui almeno 3 devono essere scelti tra i soci fondatori o, in second’ordine, tra i consiglieri uscenti, se presenti tra i candidati al rinnovo. I suoi membri possono essere rieletti.

I Soci che si candidano all’elezione si impegnano a garantire una partecipazione costante alle attività del Consiglio, sia partecipando alle riunioni ufficiali, sia attraverso l’area del sito ad essi riservata. I membri del Consiglio che risultassero assenti ad oltre i 2/3 delle riunioni su base annua potranno essere dichiarati decaduti per difetto di partecipazione e non potranno ricandidarsi in occasione del successivo rinnovo.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni 4 mesi, dura in carica cinque (5) anni e comunque sino all’Assemblea Ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio designato dal Presidente stesso. Le sue decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, il voto del Presidente o del membro facente le sue veci vale doppio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le indicazioni dell’Assemblea;
  • predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’Assemblea;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci e dichiarare decaduti Soci e/o consiglieri che perdano i requisiti necessari al mantenimento del proprio status;
  • occuparsi delle eventuali controversie che sorgessero tra i Soci o tra l’Associazione ed i Soci. 
  • deliberare sull’adesione e partecipazione di Limet ad Enti, istituzioni pubbliche e private, o a manifestazioni da esse indette, che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designando i propri rappresentanti scelti tra i Soci;
  • nominare tra i suoi membri le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario.

Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo in materia disciplinare sono inappellabili. Nel caso di dimissioni o di decadenza di un membro del Consiglio, questo verrà sostituito col primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile i membri del Consiglio potranno cooptare altri soci; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, la quale potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica. Qualora i consiglieri inizialmente eletti scendessero sotto le quattro (4) unità, si renderà necessario il rinnovo del Consiglio stesso.

Art. 6.3 IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque (5) anni e può essere rieletto.

Compiti del Presidente:

  • Convocare l’Assemblea dei Soci.
  • Convocare il Consiglio Direttivo.
  • Sovrintendere all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • Firmare gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
  • Esercitare il controllo sulla conduzione e il buon andamento degli affari sociali.
  • Può nominare un Vice Presidente scelto tra i Consiglieri che lo sostituisce in caso di suo impedimento.
Art. 6.4 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di assistere e coordinare annualmente il Consiglio Direttivo nella redazione del rendiconto economico e finanziario e del preventivo dell’Associazione e di presentarlo all’Assemblea dei Soci. E’ nominato in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica cinque (5) anni.

Art. 6.5 IL SEGRETARIO

Il Segretario è chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo Statuto. Egli rappresenta l’Associazione nelle relazioni ordinate alle sue finalità e cerca di assicurare la corrispondenza tra le finalità generali dell’Associazione e l’attività del Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e mantiene il libro dei verbali delle assemblee, il registro dei Soci e quello dei Collaboratori. E’ nominato in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica cinque (5) anni.

Art. 7 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

  • Versamenti delle quote associative.
  • Contributi dallo stato, enti pubblici, istituti di credito e da enti in genere.
  • Versamenti volontari, donazioni o lasciti testamentari.
  • Attività di raccolta fondi.
  • Introiti derivanti da servizi resi a terzi o da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 8 ESERCIZI SOCIALI

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 9 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONEALI

L’Associazione può essere sciolta solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con maggioranza di almeno i ¾ degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni o enti aventi finalità simili a quelle riportate nell’art. 3 del presente statuto.

Art. 10 RINVIO

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni attuative, se adottate col regolamento interno dell’Associazione, ed alle norme del Codice Civile.